Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta Estremi del provvedimento: Ordinanza del 21-05-1998 G.U. n.120 del 26-05-1998 Numero provvedimento: 2787 IL MINISTRO DELL’INTERNO DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO la legge 23 dicembre 1996, n. 662; VISTO il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell’interno; VISTO il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici; RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la ripresa delle normali condizioni di vita; SENTITA la regione Campania; SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; D I S P O N E ART.1 1.Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti ai territori dei Comuni di Quindici della provincia di Avellino, S. Felice a Cancello della provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della provincia di Salerno, gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998. 2.Il Dipartimento della protezione civile trasmette ai Comuni interessati la perimetrazione delle aree a rischio, elaborata avvalendosi del Gruppo Nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, (GNDCI) del CNR e del Servizio geologico nazionale e predispone, d'intesa con i comuni, i relativi piani di emergenza. I Comuni adottano misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che devono prevedere in particolare il divieto di realizzare nelle predette aree nuovi insediamenti pubblici o privati ed opere di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle finalizzate a ridurre il rischio idrogeologico o al ripristino delle infrastrutture essenziali che non ostacolino il deflusso delle acque. Tale vincolo resterà in vigore fino a quando le opere di messa in sicurezza non saranno state realizzate, potendosi prevedere, con la stessa procedura, una progressiva riduzione delle aree a rischio. Sull'attuazione, da parte dei comuni, delle disposizioni del presente comma, vigilano le rispettive Province. ART.2 1.Il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario delegato per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, con esclusione di quelli affidati ai Prefetti di cui all'articolo 9. 2.Il Commissario delegato provvede all'approvazione del piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di quelli di somma urgenza relativi alla prima sistemazione idrogeologica nonché all'attuazione del piano stesso e all'erogazione delle somme occorrenti ai soggetti attuatori secondo criteri e modalità stabilite dal Comitato di cui all'articolo 3. 3.Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonche' le più urgenti indagini e attività progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate. Il piano deve tenere, altresì, conto delle connessioni con gli interventi, se ancora realizzabili, già previsti nel piano infrastrutturale di emergenza di cui alle ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2558 del 30 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni; il piano dovrà raccordarsi con i programmi delle autorità di bacino territorialmente competenti. Il piano dovrà prevedere stralci da predisporre tra venti e quarantacinque giorni dalla data della presente ordinanza, relativi agli interventi di somma urgenza, necessari per la riduzione del rischio idrogeologico e per il ripristino, ove possibile, dello stato dei luoghi. 4.Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e degli enti locali. 5.Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario si avvale degli uffici regionali e delle altre Amministrazioni interessate. 6.Il piano di cui al comma 2 viene sottoposto, anche per stralci, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e può essere rimodulato e integrato con la stessa procedura. 7.Il Commissario costituisce presso ogni comune gruppi di rilevamento con il compito di censire gli edifici pubblici e privati con inagibilità totale e parziale e quelli da demolire perché non più recuperabili. I gruppi sono costituiti da tecnici della Regione delle Province, dei Comuni e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed operano sulla base di schede predisposte dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1. I sindaci provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di sgombero totale o parziale o di demolizione. Gli interventi di demolizione sono eseguiti prioritariamente dalle squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal Genio Militare, secondo programmi coordinati dai centri operativi misti territorialmente competenti. ART.3 1.E' istituito un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile o suo delegato, e composto dal Presidente della Regione Campania, dai Prefetti, dai Presidenti delle province e dai Sindaci dei comuni danneggiati o loro delegati. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti di Amministrazioni pubbliche e private interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale delle competenti strutture del Dipartimento della protezione civile. 2.Il Comitato promuove l'organica collaborazione di tutte le istituzioni interessate, predispone, entro 90 giorni dalla data della presente ordinanza, il piano di cui all'articolo 2, comma 2, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, individua i soggetti attuatori degli interventi, provvede alla ripartizione delle risorse disponibili e vigila sulla attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20. ART.4 1.Per l'espletamento delle attività tecniche previste dall'articolo 2 è costituito un gruppo di lavoro presieduto dal coordinatore dell'ufficio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato e composto dai dirigenti dei settori provinciali del Genio Civile competenti, dal provveditore alle opere pubbliche della Campania e da quattro funzionari del Dipartimento della protezione civile. Il gruppo di lavoro elabora il piano complessivo degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, ed i relativi stralci urgenti recependo i risultati dell'unità operativa di cui al successivo comma 2, e acquisendo dagli enti locali le indicazioni relative alle infrastrutture da ripristinare o ricostruire. Il gruppo di lavoro, avvalendosi della medesima unità operativa, assicura inoltre la vigilanza sulle progettazione e sulla realizzazione delle opere. 2.Il GNDCI del CNR, attraverso la specifica unità operativa già costituita presso l'Università di Salerno, assicura la prosecuzione delle indagini e delle attività di supporto tecnico e di monitoraggio, finalizzate alla gestione dei piani di emergenza, predisponendo anche l'attivazione di idonei presidi territoriali. L'unità operativa, provvede, altresì, a individuare, tra venti e quarantacinque giorni, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Tecnici Nazionali e dei segretari generali delle autorità di bacino territorialmente competenti, gli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 e a fornire le relative linee di indirizzo per le progettazioni. 3.L'unità operativa di cui al comma 2, avvalendosi della collaborazione di altre unità operativa del GNDCI, dei Servizi Tecnici Nazionali, del Gruppo Nazionale per la Vulcanologia del CNR (GNV) e dell'Osservatorio Vesuviano, provvede entro 90 giorni, alla delimitazione delle aree a rischio di colate di fango nel territorio della regione Campania avente le stesse caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona interessata dai dissesti del 5 e 6 maggio 1998. La relativa documentazione tecnica viene trasmessa al Dipartimento della protezione civile per l'adozione di misure urgenti per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate (sistemi di allertamento e di allarme, pianificazione dell'emergenza) ed alle autorità di bacino regionali competenti per territorio, per la programmazione degli interventi di riduzione del rischio. 4.Per le attività di cui al comma 2, l'Università di Salerno è autorizzata ad avvalersi di liberi professionisti iscritti agli albi dei geologi e degli ingegneri o di altro personale laureato o diplomato, anche mediante contratto di collaborazione a tempo determinato. E' autorizzata, altresì, ad acquisire pareri da parte di esperti nazionali ed internazionali in materia di rischio idrogeologico. Per l'espletamento delle medesime attività è assegnato all'Università di Salerno un contributo straordinario di lire 2 miliardi a carico delle disponibilità di cui all'articolo 23. Per la gestione del contributo si applicano le regole amministrative relative ai contributi alle Università del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per i maggiori oneri connessi alle attività previste dai commi 2 e 3, è assegnato un contributo di lire 300 milioni al Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali e l'Osservatorio Vesuviano è autorizzato ad avvalersi, per le attività proprie e delle unità di ricerca del GNV, delle disponibilità di cui all'articolo 15 - quater del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74. ART.5 1.In relazione all'esigenza di realizzare con la massima urgenza le prime opere necessarie per il ripristino delle infrastrutture e per la riduzione del rischio idrogeologico nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, identificate negli stralci di cui all'articolo 2, comma 3, il Commissario delegato provvede ad affidare ad una o più società di capitale un incarico di servizi per la progettazione, predisposizione della documentazione per l'affidamento dei lavori, direzione lavori, assistenza, misurazione e contabilità. 2.Il Commissario delegato provvede, entro 20 giorni, all'affidamento delle attività di servizio di cui al comma 1, a trattativa privata previa gara informale tra un numero di società di capitale, con comprovata esperienza nelle attività da espletare, congruo ad assicurare una effettiva concorrenza. 3.Il Commissario delegato, o l'Amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore, approva i progetti previa conferenza di servizi da attuarsi entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'Amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle Amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il Commissario delegato o il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del Commissario delegato o del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta. 4.I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 5.All'affidamento dei lavori provvede il Commissario delegato o l'Amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore a trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di ditte, non inferiore a quindici, aventi i requisiti di legge, e capacità tecnica e operativa tale da assicurare, anche attraverso lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle opere. 6.Per assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme delle attività svolte dalla o dalle società di servizi di cui al comma 1, è istituita una commissione di alta vigilanza, presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta dal capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato o suo delegato e da un docente universitario esperto nel settore del rischio idrogeologico. La Commissione è nominata con provvedimento del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile che stabilisce anche il relativo compenso, che graverà sulle disponibilità di cui all'articolo 23. 7.Alla nomina delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, composte da tre membri, provvede il Commissario delegato. Il Dipartimento della protezione civile designa il Presidente. Alla liquidazione del compenso spettante ai collaudatori, calcolato ai sensi dell'ordinanza n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1990, provvede il soggetto affidatario dei lavori. ART.6 1.Per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 5,delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme: -regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8,9,10 ultimo comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68,69,70 e 71; -regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 11; -regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articolo 41 e 117; -legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 32; -legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni; -decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 58; -decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 articoli 1,3,4,9,27,28,29; -legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5,ed articoli 16,17,24,25,28,29 e 32; -decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3,6,7,8,9,10,22,23 e 24; -decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2. 2.Al fine di consentire un'adeguata riprogrammazione degli interventi in materia di difesa del suolo alla luce degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, il termine di presentazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 è prorogato di ulteriori 120 giorni per la regione Campania. ART.7 1.Il Commissario delegato, i Sindaci e i Prefetti, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. ART.8 1.Il Prefetto di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 e successive modificazione ed integrazioni, anche attraverso i Prefetti delle province interessate, provvede a reperire e mettere a disposizione le discariche necessarie per gli interventi di cui alla presente ordinanza, comprese le aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale proveniente dagli scavi. ART.9 1.Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonche' per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per i trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, è assegnata ai Prefetti competenti la complessiva somma di lire 10 miliardi, a carico delle disponibilità di cui all'articolo 23. 2.Sulla disponibilità di cui al comma 1 graveranno anche gli oneri relativi al trattamento di missione e per lavoro straordinario concernente il personale di pubbliche amministrazioni autorizzato dal Dipartimento della protezione civile a svolgere attività di supporto ai centri operativi nei territori interessati. 3.In deroga all'articolo 88, commi 1,2 e 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella fase della prima emergenza per il trasporto a discarica o nelle aree di stoccaggio temporaneo del materiale proveniente dagli scavi è autorizzato l'impiego di mezzi privati anche privi dell'autorizzazioni al trasporto per conto terzi. ART.10 1.Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito con modificazioni, della legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 2.Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma di lire 10 miliardi a carico delle disponibilità di cui all'articolo 23, comprensiva anche delle spese di missione del personale, dei costi operativi e per il ripristino di mezzi e materiali, che sarà versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno. ART.11 1.I finanziamenti per gli interventi urgenti necessari al ripristino della funzionalità ospedaliera nella zona interessata dall'emergenza sono autorizzati dal Ministro della sanità in deroga alle procedure fissate dal CIPE, sulla base di richiesta presentata dalla regione Campania nell'ambito del programma di investimenti ex articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, a valere sulla quota accantonata per interventi destinati alla sicurezza delle strutture. ART.12 1.Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad acquisire beni mobili, mezzi e materiali necessari per la gestione dell'emergenza e per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite; è autorizzato., altresì, per il periodo dell'emergenza e per le attività di cui agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, ad assumere personale tecnico e amministrativo con contratto a termine nel limite di 20 unità. 2.Nello stanziamento di cui al comma 3, sono ricompresi gli oneri necessari per consentire al Dipartimento della protezione civile e Raggruppamento Autonomo Recupero Beni Mobili della Protezione Civile di provvedere alla manutenzione e rimessa in efficienza dei beni mobili nonche' all'acquisto di materiali strettamente necessari per l'emergenza. 3.Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio integrati dalla somma di lire 6,3 miliardi, posta a carico delle disponibilità di cui all'articolo 23. 4.Il personale del Raggruppamento Autonomo Recupero Beni Mobili della Protezione Civile è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario in eccedenza rispetto a quello previsto dalla vigente normativa avvalendosi delle proprie risorse. 5.Per le finalità di cui ai commi precedenti sono autorizzate le seguenti deroghe normative, oltre a quelle previste dall'articolo 6: -decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 articolo 1,5 e 9; -regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 articolo 117; -decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 articolo 8,9,12,13 e 14; -articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367; -articolo 2, legge 23 dicembre 1996, n. 662; -articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939; -articoli 16 e 19 del regolamento 18 novembre 1923, n. 2440; -articoli 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; -capo I,II,III, del decreto legislativo 24 luglio 1992. ART.13 1.Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione degli interventi della presente ordinanza, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura. ART.14 1.Nei confronti dei soggetti residenti alla data dell'evento calamitoso all'interno delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, o gravemente danneggiati, sono sospesi, a decorrere dal 5 maggio 1998 e fino al 31 dicembre 1998, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 200 milioni sono posti a carico delle disponibilità di cui all'articolo 23. ART.15 1.Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dall'articolo 1, comma 1, della presente ordinanza, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 settembre 1998, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2.L'indennità di cui al comma 1 è dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, che, dal 5 al 31 maggio 1998, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità, che non è cumulabile con quella di cui al comma 1, è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazioni degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 3. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra le date dell'evento calamitoso e il 31 dicembre 1998, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. 4.Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. 5.L'onere relativo, valutato in lire 500 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 23. ART.16 1.I progetti dei lavori socialmente utili, già attivati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998. ART.17 1.Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta che alla data del 5 maggio 1998 avevano il domicilio o la residenza nelle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, o gravemente danneggiate, sono sospesi, a decorrere dal 5 maggio 1998 e fino al 31 dicembre 1998, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. 2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 5 maggio 1998 nelle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, o gravemente danneggiati, nonché a tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nelle stesse aree. 3.Indipendentemente dal domicilio fiscale i sostituti di imposta, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. 4.La sospensione delle ritenute di cui al comma 3 si applica soltanto per quelle da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23,24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 5.I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate. 6.Per i soggetti di cui ai commi 1,2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della presente ordinanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 5 maggio 1998 ed il 31 dicembre 1998. Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 dicembre 1998, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 31 dicembre 1998 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2. 7.Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto può prevedere rateizzazioni fino ad un massimo di dodici mesi, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. 8.Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti di cui al comma 7 provvede la Regione. 9.Ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni della regione Campania individuati ai sensi dell'articolo 1 della presente ordinanza è concessa, su richiesta degli stessi ed in deroga al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997, una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi per i quali opera la sospensione dei termini di cui alla presente ordinanza, in misura da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze correlativamente a quelli percepiti per l'anno 1997. I compensi ordinariamente spettanti ai concessionari relativamente alla riscossione dei tributi per i quali opera detta sospensione dei termini sono determinati, al termine del periodo di sospensione stesso, al netto delle anticipazioni percepite ai sensi del presente comma. ART.18 1.I soggetti residenti nelle aree a rischio individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, o gravemente danneggiati sono esonerati fino al 31 dicembre 1998 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 500 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 23. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire i fondi su richiesta documentata della regione Campania. ART.19 1.Per favorire il rapido rientro negli alloggi danneggiati è assegnato un contributo fino ad un massimo di lire 30 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili e mobili sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte. 2.Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, è assegnato un contributo mensile fino a lire 600.000 per il periodo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. 3.All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il Commissario delegato che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro 20 giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria e tenendo conto delle disponibilità stabilite nel piano finanziario adottato dal Comitato di cui all'articolo 3. 4.I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati dai sindaci entro 15 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi. 5.Il Commissario delegato provvede a definire i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. 6.Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualsiasi titolo corrisposte. ART.20 1.Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi gravemente danneggiate, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di apposita perizia giurata, un contributo rapportato al danno subito fino al 30 per cento del danno medesimo e con un massimo di 300 milioni di lire. Per i danni fino a 10 milioni la perizia giurata potrà essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 2.Il Commissario provvede a definire i criteri per la concessione dei contributi, tenendo conto delle disponibilità stabilite nel piano finanziario adottato dal Comitato di cui dall'articolo 3. 3.Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte a favore delle attività di cui al comma 1. ART.21 1.La regione Campania è autorizzata, a fronte delle esigenze determinatesi nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, a modificare i piani di edilizia scolastica già predisposti ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche inserendo nuove opere precedentemente non programmate. Le scuole, le cui strutture siano state danneggiate dai citati eventi ed ubicate nei suindicati comuni, possono adottare soluzioni organizzative tali da consentire il recupero del mancato, regolare svolgimento delle attività didattiche, come la flessibilità dell'orario delle lezioni, l'adattamento del calendario scolastico nonche' l'articolazione delle classi o sezioni. In dette scuole il corrente anno scolastico è, comunque, valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, anche se di durata complessiva inferiore ai 200 giorni. 2.Ai comuni di cui alla presente ordinanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal comma 3-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, come convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e per le scuole in essi comprese il Ministro della pubblica istruzione potrà emanare, ove necessario, ogni opportuna disposizione finalizzata ad assicurare lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali. ART.22 1.I benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, si applicano anche ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato impegnati dal Dipartimento della protezione civile, ai volontari iscritti nelle liste delle Prefetture interessate e impegnati espressamente dalle medesime, ai volontari singoli impegnati direttamente ed espressamente dai Sindaci dei comuni colpiti, nonche' ai volontari lavoratori autonomi appartenenti ad una delle categorie di cui sopra. ART.23 1.All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, per complessive lire 30 miliardi, si provvede a carico dell'unità previsionale di base [Fondo della protezione civile] dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con onere a carico della stessa unità previsionale di base vengono trasferiti ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato lire 20 miliardi per l'avvio degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20. 2.Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20, nonché per la copertura delle spese sostenute dagli enti locali nella prima fase dell'emergenza ed eccedenti le disponibilità assegnate ai Prefetti di cui all'articolo 9, la regione Campania è autorizzata a contrarre mutui ventennali con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali pari a lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1998 e fino al 2017. I proventi dei mutui affluiscono alla contabilità speciale del Commissario delegato. 3.Per i mutui da contrarre con enti creditizi nazionali ed esteri, la regione Campania, in deroga alla normativa vigente, provvede alla stipula entro 15 giorni, previa gara informale. Per gli eventuali mutui da stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti si applicano le procedure di cui all'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997. 4.All'onere di cui al comma 2, pari a lire 15 miliardi annui per gli anni 1998-2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del [Fondo della protezione civile]. 5.Entro sette giorni dalla data della presente ordinanza la regione Campania, il Dipartimento della protezione civile e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedono ad una ricognizione dei fondi del quadro comunitario di sostegno assegnati alla regione Campania, al fine di elaborare una proposta di riprogrammazione da sottoporre al relativo comitato di sorveglianza, che preveda l'integrazione del programma operativo [protezione civile] approvato con decisione comunitaria C(97) 3498 del 5 dicembre 1997, da destinare agli interventi infrastrutturali urgenti di cui alla presente ordinanza. ART.24 1.Per le somme a carico del bilancio dello Stato il Commissario delegato e i Prefetti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. ART.25 1.Il Commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati. ART.26 1.Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (Giorgio Napolitano)