MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 10 febbraio 2004 Istituzione presso l'APAT del comitato geologico. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 dell'11 ottobre 1993, con il quale e' stato istituito il comitato nazionale per il coordinamento della cartografia geologica e geotematica presso il Servizio geologico nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 1995, recante nuove disposizioni per il comitato della cartografia geologica e geotematica, che ivi assume la nuova denominazione di "comitato geologico"; Visto l'art. 38 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia suddetta e atteso che alla stessa sono state trasferite le funzioni e le attribuzioni del Servizio geologico nazionale; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali", che all'art. 3-bis istituisce un comitato composto dai responsabili del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di competenza del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, che stabilisce l'organizzazione e i compiti di detto comitato, denominato "Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente "Regolamento recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici", a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Ritenuto che i compiti assegnati al comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome rendono necessaria una modifica e un adeguamento dei compiti del comitato geologico; Decreta: Art. 1. Composizione 1. Il comitato geologico, istituito presso il dipartimento difesa del suolo dell'APAT quale organo consultivo, resta in carica cinque anni ed e' costituito: dal direttore del dipartimento difesa del suolo dell'APAT che lo presiede; dal direttore della Direzione generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; dal responsabile del servizio CARG, rilevamento geologico e analisi di laboratorio, del dipartimento difesa del suolo dell'APAT; da tre esperti designati dal dipartimento difesa del suolo dell'APAT; dal presidente della Federazione italiana di scienze della terra; da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; da cinque esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Art. 2. Compiti 1. Al comitato geologico sono assegnati i seguenti compiti: a) proporre programmi e progetti su aree e tematiche di particolare rilevanza per la difesa del suolo; b) provvedere, nell'ambito del progetto di cartografia geologica e geotematica ufficiale alla scala 1:50.000 (progetto CARG), a: 1) segnalare aree e tematiche di particolare interesse; 2) esprimere il parere sui programmi operativi di lavoro predisposti dai soggetti realizzatori; 3) esprimere il parere scientifico sui dati geologici e sugli elaborati cartografici da inviare alla stampa; 4) partecipare, anche attraverso singoli componenti, alle riunioni di coordinamento ed alle attivita' di controllo in corso d'opera, anche fuori della sede del dipartimento, dei progetti in corso di realizzazione; 5) proporre la redazione di normative per il rilevamento e l'informatizzazione dei dati e le modifiche alle stesse che si rendessero necessarie nel corso dei lavori; c) supportare, su richiesta del direttore del dipartimento difesa del suolo dell'APAT, alcune attivita' che il dipartimento svolge sia in ambito nazionale che internazionale; d) garantire la consulenza scientifica a specifiche esigenze del dipartimento difesa del suolo dell'APAT, nonche' al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel caso di interventi di prevenzione e difesa da calamita' naturali che, qualora motivati da situazioni urgenti, potrebbero comportare la consultazione diretta di uno o piu' componenti del comitato. Art. 3. Organizzazione 1. Il comitato geologico e' convocato dal presidente e puo' essere articolato in sottocomitati per specifiche materie. 2. La segreteria del comitato geologico e' assicurata dal dipartimento difesa del suolo dell'APAT. 3. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del comitato geologico esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare. Art. 4. Spese di missione 1. Gli oneri relativi alle indennita' di missione e al rimborso delle spese di trasporto per le riunioni del comitato geologico e per i controlli in corso d'opera, anche fuori della sede del dipartimento difesa del suolo dell'APAT, dei componenti del comitato geologico e degli esperti invitati, sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa dell'APAT. Roma, 10 febbraio 2004 Il Ministro: Matteoli